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Decreto Rilancio, Ecobonus 110%: tutte le informazioni

Giugno 5, 2020

Decreto Rilancio, Ecobonus 110%: tutte le informazioni

Normativa

Il Decreto Rilancio ha finalmente certificato la possibilità di usufruire delle detrazioni al 110% per Ecobonus e Sisma bonus. Il nostro focus è volto a sviscerare queste novità in attesa delle linee guida specifiche che usciranno nelle prossime settimane. Visto il grande clamore e le mille e più bozze uscite, c’è da precisare subito che ci sono diversi “paletti” da rispettare per poter rientrare nei parametri che garantiscono il bonus al 110%. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si parla.

Partiamo dalla normativa, il tanto atteso Decreto Rilancio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio scorso, e tra i suoi paragrafi, quello di nostro interesse è contenuto nel Titolo VI, Art.119, dal titolo: Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Operazione di rilancio, appunto, per tutto il comparto energetico ed edilizio. Il riferimento normativo si rifà alla legge 90 del 2013, che fin qui ha guidato per tutte le detrazioni fiscali ed ecobonus. L’introduzione dell’aliquota al 110% è un parametro di grandissima importanza e dal valore inestimabile se sfruttato al meglio, con interventi mirati volti ad aumentare l’efficienza degli impianti.

Casi applicabili

La normativa spiega i tre casi principali e trainanti in cui è applicabile l’aliquota del 110%:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto
    sostituito.

Impianti Fotovoltaici, accumulo e colonnine di ricarica

Per quanto riguarda il Fotovoltaico, anch’esso con aliquota del 110% se connesso ad uno dei tre interventi trainanti, o al sisma bonus, si ricorda che non è cumulabile con altri bonus ed è prevista la cessione al GSE nazionale dell’nergia prodotta non utilizzata. Questa detrazione è prevista anche per colonnine e stazioni di ricarica. La spesa non deve essere superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

La detrazione di cui si discute quindi:

  • non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura;
  • è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito
  • Non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla
    normativa europea, nazionale e regionale;
  • spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici sempreché
    l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi.

Condizioni richieste

Per beneficiare del superbonus, comunque, è necessario che venga apportato un miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o comunque il raggiungimento della classe più alta.
E’ necessario, inoltre, certificare la classe energetica di partenza e quella finale tramite l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) con dichiarazione tecnica redatta da professionisti abilitati.
Dal punto di vista operativo si ricorda che ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente:

  • deve richiedere, ad un CAF, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi;
  • deve farsi rilasciare: in caso di ecobonus, l’asseverazione da un tecnico che va trasmessa all’ENEA; in caso di sismabonus, l’asseverazione dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico.

Sisma bonus

Analogo al discorso dell’ecobonus c’è quello relativo al Sisma bonus. Le vecchie aliquote relative al rischio sismico per immobili che ricadono nelle zone 1, 2 e 3, le detrazioni sono state equiparate e sono passate dal 70% per il passaggio ad una classe di rischio inferiore, e dall’ 80% per il passaggio di due classi, al definitivo 110%.
Nel caso in cui, si cedesse il bonus ad una impresa di assicurazioni, l’aliquota scende dal 110% al 90%.

Parte fiscale

Per quanto riguarda la parte fiscale, facciamo un ultimo quadro relativo alle detrazioni e alle modalità che consentiranno di usufruirne. La classica detrazione fiscale, programmata su 5 anni e non più sui 10 canonici, non è l’unica possibilità. Abbiamo infatti altre 2 possibili alternative:

  • Un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • La trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari

Una mole di interventi, dunque, molto favorevole, ma che necessita di studi minuziosi e valutazioni specifiche. La finestra temporale in cui intervenire va dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021. Un’occasione da non farsi scappare per rendere la casa più confortevole, più ecologica e sostenibile e riducendone l’impatto economico ed energetico. Attendiamo le linee guida ed operative dell’Agenzia delle Entrate per poter avere un quadro più chiaro e completo sui limiti e possibilità di applicazioni del decreto.

Detrazioni
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Be Next s.r.l. propone servizi, prodotti e soluzioni integrati per il risparmio e l’efficienza energetica per privati e aziende, garantendo affidabilità e serietà nelle esecuzioni delle opere: impianti fotovoltaici, pompe di calore, colonnine elettriche per auto e molto altro.
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